LE MAGGIORANZE NECESSARIE 
per approvare l'impianto centralizzato condominiale


La situazione prima della Legge 66/2001:
Nel caso di impianto centralizzato già esistente (terrestre), l'installazione di antenna parabolica centralizzata rappresenta una modifica di impianti tecnologici già esistenti. La delibera deve quindi essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell'edificio (oltre 500 millesimi). In caso di approvazione tutti i condomini devono partecipare alla spesa.

Nel caso in cui non esista ancora un impianto centralizzato, l'installazione di antenna parabolica centralizzata, rappresenta miglioria. La delibera deve essere quindi approvata dalla maggioranza dei partecipanti al condominio e dai due terzi del valore dell'edificio (oltre 666,6 millesimi). In caso di approvazione tutti i condomini devono partecipare alla spesa. Quando lo stato, anche iniziale, dell'immobile sia tale da escludere che possa trattarsi semplicemente di miglioria ( ad esempio nel caso in cui l'immobile è particolarmente fatiscente) l'installazione di antenna parabolica centralizzata potrebbe, in qualche caso, rappresentare innovazione voluttuaria. In questo caso i condomini che non intendono partecipare alla innovazione sono esonerati dal contribuire alla spesa.

Le nuove maggioranze dopo la Legge 66/2001
- Tutte le opere di installazione di nuovi impianti centralizzati in condominio sono da considerare innovazioni necessarie. Tale concetto viene inserito per la prima volta in un testo legislativo a dimostrare la sensibilità del legislatore alla diretta espressione del diritto di libera informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Per l'approvazione dell'installazione dell'impianto serve adesso la maggioranza prevista dall'art. 1136 - 3° comma c.c. ovvero un terzo della proprietà (333 millesimi). In pratica viene riconosciuta all'impianto satellitare maggiore valenza rispetto ad altri impianti (elettrico, idrico, ecc.) per i quali vengono mantenute le vecchie regole.
- Se l'Assemblea approva l'installazione con questa maggioranza, la deliberazione vincola anche i condomini assenti o dissenzienti che sono tenuti al pagamento della quota parte delle spese comuni (dalla parabola alla presa nell'appartamento). Nel caso l'approvazione avvenga con la maggioranza del 3° comma dell'art. 1136 non spetta ai condomini il beneficio fiscale dato dalla detrazione in dichiarazione dei redditi del 36% della propria quota parte.

La normativa L. 20-3-2001, n. 66 (art. 2bis co. 13)
Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.


ANTENNE INDIVIDUALI

Per installare un impianto satellitare centralizzato, occorrono delibere assembleari approvate con maggioranze qualificate.
Se in sede di delibera non si raggiungono le maggioranze, i condomini interessati possono far installare un impianto satellitare limitandolo ai rispettivi appartamenti e facendosi carico di tutte le spese di installazione. 

Il testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (DPR n.156, 29 marzo 1973, art. 232 comma 2) stabilisce sostanzialmente, la possibilità per ciascun condomino o inquilino di utilizzare anche parti comuni dello stabile (per appoggiare antenne, sostegni, nonchè per fare passare condutture, cavi, ecc.) al fine di realizzare impianti per la ricezione televisiva.
Tale disposizione sancisce quindi la possibilità per singoli condomini o gruppi di condomini di realizzare impianti per la tv via satellite disponendo anche delle parti comuni.


ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONE CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO
  • Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 art. 78, 79 part. 3;
  • Legge 6.5.1940 n.554 art. 1,2,3,11, e art. 179 R.D. 29.2.1936 n.645;
  • Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
  • Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 art. e 2 ultimo comma;
  • Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
  • Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Radio corriere n.11-14 del 20
    Marzo 1954;
  • Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
  • Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 del 8 Luglio 1971

Decreto del Presidente della Repubblica n.156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397,
(Ed altri articoli dello stesso Codice PT..). G.U. 3/5/1973 n.113;

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà' altrui - si applica anche all'esercizio di attività' radiofonica in una unita' immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività', anche se svolta da privati, non solo e' espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma e' altresì' strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite e' che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà' secondo la sua destinazione ne' arrecare danni alla proprietà' medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA) 
Il locatore non e' responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento indipendentemente dalla qualità' di condominio). 
Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987,I,1,133. 

Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché' al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà' esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà' di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707. 

La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può' fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera.
Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707. Riv. giur. edilizia 1986, I,328. 

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù' della detta norma, può' esercitarlo dipendentemente dalla qualità' di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2 

Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà' compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - e' limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà' della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può' vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera a che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può' far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11. 

Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 11. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914. 

Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà' esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà' che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle ) manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà' con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I,682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità' di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà' altrui o condominiale, nei limiti in cui cio' non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità' di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà' compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà' vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11. 

L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà' secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà' medesima o a terzi, salva la loro facoltà' di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorché' cio' importi la rimozione dell'antenna stessa senza obbligo d'indennità' - si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota). 

La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore - proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.

 

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO

Testo approvato dal consiglio Comunale il 20 luglio1999.
Deliberazione reg. n. 81/99 esecutiva dal 7 agosto 1999
In vigore dal 20 ottobre 1999

Titolo II - Ambiente urbano e qualità dell'abitato

6 - L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

7 - Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di apparati di ricezione, sull’intero territorio della Zona omogenea A - Centro Storico sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.

 

NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE 

La legge 18/8/00 n.248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore" punisce l'utilizzo di dispositivi che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. In particolare l'art.171 ter e l'art.171octies puniscono con la reclusione da 3 mesi a 6 anni e con la multa da 5 milioni a 50 milioni chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato senza il pagamento del canone dovuto.