L'11 novembre 2014 è stata pubblicata nel supplemento ordinario n85 della Gazzetta Ufficiale 262 la legge 164 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 133 del 12 settembre 2014.
Per il nostro settore è di particolare importanza l'articolo 6-ter (Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica) che inserisce l'articolo 135-bis dopo il 135 nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 135-bis. - (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). -
È possibile consultare il testo della legge sui siti web della Gazzetta Ufficiale (da cui è possibile scaricare il PDF [copia] del supplemento) e Normattiva.
La legge 164/2014 recepisce la Direttiva Europea 2014/61/EU recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità contenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L155 del 23 maggio 2014. La legge italiana 164/2014 aggiunge alla direttiva europea le raccomandazioni sugli "impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica" per rendere maggiore mente efficace la predisposizione dell'edificio.
L'impianto più adatto a soddisfare le raccomandazioni per gli "impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete" nei condomini è quello che proponiamo come "Impianto Multiservizio in Fibra ottica".
Questo tipo d'impianto è realizzato con dei cavi multifibra monomodali che raggiungono ogni appartamento a partire dal locale tecnico offrendo la possibilità di condurre più servizi da operatori diversi ad ogni utente, garantendo la massima libertà di scelta da parte dei condomìni.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la legge di stabilità per il 2014 poi hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Fonte: Agenzie delle Entrate (Scheda informativa)
Decreto del Presidente della Repubblica n.156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397,
(Ed altri articoli dello stesso Codice PT..). G.U. 3/5/1973 n.113;
L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà' altrui - si applica anche all'esercizio di attività' radiofonica in una unita' immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività', anche se svolta da privati, non solo e' espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma e' altresì' strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite e' che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà' secondo la sua destinazione ne' arrecare danni alla proprietà' medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)
Il locatore non e' responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento indipendentemente dalla qualità' di condominio).
Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987,I,1,133.
Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché' al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà' esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà' di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707.
La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può' fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera.
Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707. Riv. giur. edilizia 1986, I,328.
L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù' della detta norma, può' esercitarlo dipendentemente dalla qualità' di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2
Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà' compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - e' limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà' della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può' vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera a che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può' far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.
Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 11. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.
Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà' esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà' che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle ) manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà' con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I,682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità' di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà' altrui o condominiale, nei limiti in cui cio' non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità' di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà' compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà' vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11.
L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà' secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà' medesima o a terzi, salva la loro facoltà' di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorché' cio' importi la rimozione dell'antenna stessa senza obbligo d'indennità' - si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota).
La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore - proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.
Testo approvato dal consiglio Comunale il 20 luglio1999.
Deliberazione reg. n. 81/99 esecutiva dal 7 agosto 1999
In vigore dal 20 ottobre 1999
Titolo II - Ambiente urbano e qualità dell'abitato
6 - L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.
7 - Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico cittadino, salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di apparati di ricezione, sull’intero territorio della Zona omogenea A - Centro Storico sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.
La legge 18/8/00 n.248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore" punisce l'utilizzo di dispositivi che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. In particolare l'art.171 ter e l'art.171octies puniscono con la reclusione da 3 mesi a 6 anni e con la multa da 5 milioni a 50 milioni chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato senza il pagamento del canone dovuto.
L’adozione di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Questi sistemi trattano dati personali: la voce e l’immagine, infatti, sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, specie negli ultimi anni, e le problematiche che l’utilizzo di nuove tecnologie solleva, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
Nel luglio del 2000 è stata portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia.
Prima del provvedimento generale del 29 aprile 2004, il Garante aveva già adottato nel novembre 2000 delle prime linee guida che indicava le regole per garantire che l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
Il Garante ha, inoltre, avviato le procedure per l’adozione di un codice deontologico e di buona condotta del settore che fissi regole precise e garanzie riguardo alla raccolta, all’uso e alla conservazione delle immagini rilevate attraverso videosorveglianza.
In questo dossier sono raccolti, oltre ai due provvedimenti generali, le decisioni più significative dell’Autorità riguardanti il settore, gli articoli della Newsletter, i comunicati stampa e altre notizie sull’argomento, oltre ad alcuni documenti elaborati in ambito internazionale.
Provvedimenti generali
Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza
29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482]
Video surveillance - The general provision adopted by the Garante [doc. web. 1116810]
Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy
29 novembre 2000 [doc. web n. 31019]
Altri provvedimenti
Istituti di credito - Nuove tecnologie per accedere a servizi bancari
23 febbraio 2006 [doc. web n. 1251535]
Istituti di credito - Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie
27 ottobre 2005 [doc. web n.1246675]
Videosorveglianza e biometria - Accesso ad aree riservate di particolari aziende: uso proporzionato di impronte digitali
23 novembre 2005 [doc. web n. 1202254]
Compiti del Garante - Uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro
21 luglio 2005 [doc. web n. 1150679]
Use of Fingerprints for Assiduity Control at the Workplace
Provision of July 21, 2005 [doc. web n. 1166892]
Diritto di accesso - Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza
19 dicembre 2001 [doc. web n. 40085]
Videosorveglianza e dati biometrici - Rilevazioni biometriche presso istituti di credito
28 settembre 2001 [doc. web n. 39704]
Videosorveglianza - Raccolta di impronte digitali associate ad immagini per l’accesso a banche
7 marzo 2001 [doc. web n. 30947]
Videosorveglianza - Videosorveglianza e rilevazione di impronte digitali all’ingresso di banche
28 febbraio 2001 [doc. web n. 40181]
Videosorveglianza - Città di Portici - Impianto di telecontrollo e videosorveglianza
17 febbraio 2000 [doc. web n. 40041]
Videosorveglianza e biometria - Trattamento dati personali mediante utilizzo di impronte digitali
19 novembre 1999 [doc. web n. 42058]
Videosorveglianza - Città di Torino - Videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico urbano
23 marzo 1999 [doc. web n. 40899]
Videosorveglianza - Installazione di alcune telecamere da parte di un comune
28 maggio 1998 [doc. web n. 1002044]
Videosorveglianza - Installazione da parte del comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico
17 dicembre 1997 [doc. web n. 39849]
Indagine esplorativa
La videosorveglianza esterna visibile: una panoramica su quattro città - Giugno 2000 (13,6 Mb.)
Comunicati stampa
27 dicembre 2002 - Videosorveglianza in banca: ripresi solo i piedi. Precisazioni del Garante
5 settembre 2002 - UNABOMBER: Garante su installazione telecamere
25 luglio 2002 - Unabomber: Garante su telecamere ipermercato
23 febbraio 2001 - I primi esiti delle ispezioni del Garante mettono in luce diffuse illegalità
2 dicembre 2000 - Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy
12 luglio 2000 - Indagine su: 'La videosorveglianzaesterna visibile: una panoramica su quattro città
3 aprile 2000 - Videosorveglianza in mare: le telecamere su zone protette devono rispettare la privacy e tutela della riservatezza
5 marzo 2000 - Videosorveglianza: i comuni devono adeguare alla privacy la ripresa delle immagini
2 aprile 1999 - Video camere anticrimine sugli autobus e alle fermate: come renderle compatibili con la privacy
8 marzo 1999 - Privacy e videosorveglianza
20 gennaio 1999 - Telecamere negli ospedali nel rispetto della privacy
Newsletter
24 febbraio - 2 marzo 2003 - I Garanti UE aprono la consultazione sulla videosorveglianza
3 - 9 febbraio 2003 - Videosorveglianza in Europa: Il progetto "Urbaneye"
4 - 10 novembre 2002 - Raffica di sanzioni ad amministrazioni pubbliche
14 - 20 ottobre 2002 - Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza
30 settembre - 6 ottobre 2002 - Videosorveglianza. Il decalogo dei Garanti europei
9 - 15 settembre 2002 - Privacy: telecamere sugli autobus solo se passeggeri garantiti
15 - 26 luglio 2002 - Unabomber: Garante su telecamere ipermercato
20 - 26 maggio 2002 - Telecamere: multato un supermercato
11 - 17 marzo 2002 - Telecamere in discoteca. Multa per mancata informativa ai clienti
4 - 10 febbraio 2002 - Videosorveglianza dei lavoratori. Rapporto della Cnil
17 - 23 settembre 2001 - Sicurezza e tutela della privacy. La posizione dell'Autorità
17 - 23 luglio 2000 - Videosorveglianza tra sicurezza e riservatezza
20 - 26 dicembre 1999 - La telecamera da sola non serve a nulla
Vedi anche
Newsleter 23 - 29 luglio 2001 - Webcam in spiaggia
Provvedimento: Videosorveglianza - Web-cam su spiagge
14 giugno 2001 [doc. web n. 41782]
Newsletter 28 maggio - 3 giugno 2001 - Videoserveglianza: niente webcam nell'ufficio del sindaco
Gruppo di lavoro ex Articolo 29 Direttiva 95/46/CE: Documento di lavoro - Sorveglianza delle comunicazioni elettroniche sul luogo di lavoro - 25 novembre 2002