Lun, 01 Ago 2011

La notizia è questa: il Tar per il Lazio, con sentenza depositata in data 29 luglio 2011, ha annullato la delibera n. 366/10/CONS dell'Agcom recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, nonché la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2010 in materia di ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

Secondo il Tribunale Amministrativo, che si è pronunciato su ricorso dell'associazione CRTL (Comitato Radio Televisioni Locali) e di Soc Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl (PiùBlu Lombardia), l'Agcom avrebbe violato l’art. 11, comma 1 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dell’art. 3, comma 1 della delibera Agcom n. 453/03/CONS, avendo concesso, per la consultazione pubblica precedente l’emanazione della delibera n. 366/10/CONS, il termine di quindici giorni, anziché quello di trenta giorni previsto dalle citate norme.

A questo si aggiunge la valutazione di illegittimità per quanto riguarda l'attribuzione del numero sul telecomando per le tv locali utilizzando le graduatorie Corecom: secondo i giudici questo violerebbe l'art. 32 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi in quanto il criterio stesso non sarebbe idoneo a garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Nella delibera contestata, la n. 366/10/CONS, l'Agcom prevedeva l'esclusione di criteri quali l'audience, l'area di servizio coperta e il radicamento nel territorio ritenendo che le graduatorie Corecom costituissero un criterio oggettivo facilmente misurabile rispetto ai suddetti criteri, che se utilizzati avrebbero reso necessaria la formulazione di nuove graduatorie con tempi più lunghi di quelli disponibili.

Secondo le parole del Tar, «fermo restando comunque che non compete a questo Giudice indicare all’Amministrazione quale strumento tecnico adottare, appare evidente che il disposto della legge imponeva di misurare in concreto l'ascolto maggiore o minore che le singole emittenti locali realizzavano sul territorio, attribuendo numeri più bassi a quelle che appunto riscuotevano le maggiori preferenze degli utenti, e non consentiva di utilizzare strumenti indiretti che avrebbero potuto falsare il dato oggettivo».

Per effetto di questo provvedimento decade automaticamente l'efficacia delle assegnazioni della numerazione LCN eseguite in base alla delibera oggi annullata. Ci si attende adesso che l'Agcom impugni la sentenza e promuova il ricorso al Consiglio di Stato chiedendo, in via cautelare, la sospensione della sentenza di primo grado. In attesa di novità in ambito giudiziario, si registra l'invito da parte della associazioni di categoria come Aeranti-Corallo che hanno raccomandato ai propri aderenti di non modificare la numerazione LCN attualmente in uso per «evitare sovrapposizioni tecniche che comporterebbero conseguenze pesantemente negative sia per le imprese televisive, sia per l’utenza».
Fonte: Digital-sat