L'11 novembre 2014 è stata pubblicata nel supplemento ordinario n85 della Gazzetta Ufficiale 262 la legge 164 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 133 del 12 settembre 2014.

Per il nostro settore è di particolare importanza l'articolo 6-ter (Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica) che inserisce l'articolo 135-bis dopo il 135 nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il testo dell'articolo 135-bis:

Art. 135-bis. - (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). -

  1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

È possibile consultare il testo della legge sui siti web della Gazzetta Ufficiale (da cui è possibile scaricare il PDF [copia] del supplemento) e Normattiva.

La legge 164/2014 recepisce la Direttiva Europea 2014/61/EU recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità contenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L155 del 23 maggio 2014. La legge italiana 164/2014 aggiunge alla direttiva europea le raccomandazioni sugli "impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica" per rendere maggiore mente efficace la predisposizione dell'edificio.

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