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Aggiornamenti canali PDF Stampa
Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:49

- Iniziate le trasmissioni di Doc-U canale dedicato ai documentari di città di tutto il mondo, il canale è inserito sul canale 60 mux Timb 2 da valcava e republica.

- Attivo il nuovo canale Switch Tv con programmazione dedicata ai ragazzi sul canale 60 mux Timb 2

- Attivo anche il Sportitalia 24 sul canale 60 mux Timb 2

 
ARTE Aggiornamenti PDF Stampa
Domenica 11 Dicembre 2011 17:26

Sul satellite Hotbird 6, ARTE ha cambiato il suo standard di trasmissione del segnale in chiaro (da MPEG2->a MPEG4) e propone un nuovo canale francese HD.

A partire dal 29 Novembre 2011, il segnale sarà emesso, in standard MPEG-4 per sostituire MPEG-2, per continuare a ricevere ARTE chiaro deve quindi essere dotato di un ricevitore satellitare MPEG-4.
L'area geografica coperta da questa nuova versione non cambia rispetto alla situazione precedente e copre gran parte dei paesi europei e dei tre paesi del Maghreb.
La frequenza di trasmissione rimane invariata per la trasmissione in SD:
Ripetitore 156, Frequenza 11623 V, DVB-S/MPEG-4 Symbol Rate 27500, FEC ¾

D'ora in poi, Arte HD è anche disponibile in chiaro in MPEG4 DVB-S2 (8PSK) satellite Hotbird 6: 13 gradi Est Frequenza 11681 MHz Polarizzazione orizzontale Symbolrate 27500 FEC 3 / 4 MPEG4 HD

 
Digitale Terrestre Aggiornamenti PDF Stampa
Domenica 11 Dicembre 2011 10:02

- Telelombardia: Inaugurato il nuovo canale TOP GUSTO che prende il posto del CANALE 6

- Sportitalia: ricevibile anche da valcava nel mux Timb2 canale 60 attualmente vengono trasmessi SPORTITALIA e SPORTITALIA 2 i canali rimangono disponibili anche sul canale 27 mux Tivuitalia dove è presente anche il canale SPORTITALIA24

- LA7 eliminati i canali HD  LA7 MTV MTV MUSIC nel mux Tmb2 canale 60  e ora trasferiti nel mux Tmb3 canale 48 trasmessi attualmente in SD

- Studio 1 cessate le trasmissioni in HD

In seguito a questi spostamenti consigliamo una nuova ricerca canali

 

 
Grande Fratello 12 su mediaset premium PDF Stampa
Giovedì 13 Ottobre 2011 21:32

Il pacchetto Grande Fratello 12 su Mediaset Premium sarà acquistabile dal 24 ottobre 2011, giorno di partenza del reality e permetterà di vedere la diretta integrale dalla casa in visione gratuita fino al 6 novembre. Successivamente il reality sarà visibile solamente per chi avrà acquistato il pacchetto al costo di 20 Euro una tantum.
Ricordiamo che l'intera visione del reality è già compresa per coloro che possiedono i pacchetti Family e Family MyTeam, mentre sarà liberamente acquistabile da tutti gli altri clienti Premium, sia in modalità Prepagata, sia Easy Pay (addebito in fattura per i clienti Easy Pay anche con acquisto via web).
Fonte: Mediaset Premium

 
Corte UE, illegittimi i limiti territoriali per la visione delle partite PDF Stampa
Martedì 04 Ottobre 2011 21:26

Un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio, che riconosce agli enti di radiodiffusione un’esclusiva territoriale per Stato membro e che vieta ai telespettatori di seguire tali trasmissioni con una scheda di decodificazione in altri Stati membri, è contrario al diritto dell’Unione.

La proiezione delle trasmissioni di incontri di calcio contenenti opere protette in un bar-ristorante necessita dell’autorizzazione dell’autore di tali opere.

La Football Association Premier League («FAPL») gestisce la Premier League, principale campionato di calcio professionistico in Inghilterra e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri di tale campionato. Essa riconosce agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale. Considerato che la base territoriale corrisponde, di regola, ad un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono.

Al fine di proteggere tale esclusiva territoriale e di impedire al pubblico la ricezione delle trasmissioni al di fuori dello Stato membro interessato, ogni ente di radiodiffusione si impegna, nel contratto di licenza concluso con la FAPL, a criptare il proprio segnale satellitare ed a trasmetterlo, così criptato, via satellite ai soli abbonati del territorio attribuitogli. Conseguentemente, il contratto di licenza vieta agli enti di radiodiffusione di fornire le schede di decodificazione a coloro che intendano seguire le loro trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa.

Le controversie da cui sono scaturite le presenti cause riguardano tentativi di elusione di tale esclusiva. Nel Regno Unito taluni bar-ristoranti hanno infatti iniziato, al fine di accedere agli incontri della Premier League, ad utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia. Essi acquistano le schede ed il decodificatore presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito.

Ritenendo che tali attività violino l’esclusiva dei diritti di diffusione televisiva pregiudicandone il valore, la FAPL ha cercato di porre termine a tale pratica per via giudiziaria. La prima causa (C-403/08) riguarda un’azione civile avviata dalla FAPL contro i bar-ristoranti che proiettano gli incontri della Premier League utilizzando schede greche nonché nei confronti dei fornitori di tali schede ai bar medesimi. La seconda causa (C-429/08) è scaturita da un’azione penale intentata nei confronti della sig.ra Karen Murphy, titolare di un pub in cui venivano proiettati gli incontri della Premier League utilizzando una scheda greca. Nell’ambito di queste due cause la High Court (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

Con la sentenza odierna la Corte rileva che una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall’obiettivo di incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi.

Per quanto attiene alla possibilità di giustificare tale restrizione con riguardo all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la Corte rileva che la FAPL non può far valere un diritto d’autore sugli incontri della Premier League, atteso che detti incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali «opere» ai sensi del diritto d’autore dell’Unione.

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi una tutela analoga – il che sarebbe, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione – il divieto di utilizzare schede di decodificazione straniere andrebbe al di là di quanto necessario per garantire un’adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti.

A tal riguardo, la Corte rileva, da un lato, che, ai fini della determinazione di tale adeguata remunerazione, è possibile prendere in considerazione l'audience effettiva e potenziale tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui le trasmissioni vengono ricevute e che non risulta, quindi, necessario limitare la libera circolazione dei servizi in seno all’Unione. Dall’altro, il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un’esclusiva territoriale assoluta va al di là di quanto è necessario per garantire ai titolari un’adeguata remunerazione, atteso che una pratica di tal genere può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Orbene, tale compartimentazione e tale artificiosa differenza di prezzi sono inconciliabili con lo scopo fondamentale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno.

Per motivi analoghi, un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della concorrenza dell’Unione, qualora i contratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa.

È pur vero che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza non osta, in linea di principio, a che un titolare di diritti possa concedere ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffondere via satellite da uno o più Stati membri di emissione, per un periodo determinato, un oggetto protetto. Tuttavia, i contratti di licenza non devono vietare agli enti di radiodiffusione di operare qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa agli incontri sportivi di cui trattasi, in quanto un contratto di tal genere consentirebbe di riconoscere ad ogni ente di radiodiffusione un’esclusiva territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza, eliminando in tal modo qualsiasi concorrenza tra i singoli enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi e compartimentando così i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali.

Infine, per quanto attiene alle questioni poste in merito all’interpretazione della direttiva sul diritto d’autore 1, la Corte sottolinea, in limine, che solamente la sequenza video di apertura, l’inno della Premier League, i film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della Premier League stessa, nonché talune soluzioni grafiche, possono essere considerati quali «opere» ed essere protetti dal diritto d’autore. Per contro, gli incontri non costituiscono di per sé opere che godano di tale tutela.

Ciò premesso, la Corte dichiara che la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l’inno della Premier League, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’autore delle opere stesse. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente in loco, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta algiudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Fonte: Digital-sat

 
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